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Norme del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Pubblicato il 9 aprile 2008, in una data ormai storica della legislazione italiana, il D.lgs 81 08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è il decreto legge che si trova al vertice della normativa nazionale riguardante la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni. È il documento principe, punto di riferimento della normativa nazionale di settore, legge alla quale devono rifarsi enti e istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, aziende pubbliche e private, associazioni di categoria, datori di lavoro, lavoratori, e chiunque abbia a che fare con il lavoro.

È un testo dal quale non si può prescindere, matrice di numerosi decreti derivati e pubblicati per indirizzare e regolare particolari ambiti e ambienti lavorativi. Riferimento di linee guida e provvedimenti regionali, di INAIL, sindacati e associazioni di categoria. Nel 2009 ha registrato un importante aggiornamento che è andato a modificare in maniera sostanziale alcuni suoi articoli. L’aggiornamento è derivato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Un ulteriore corposo testo di legge che non ha ovviamente intaccato o mutato il corpo normativo del decreto ma ne ha apportato rettifiche e correzioni testuali importanti e definitive.

La “versione” quindi del decreto sicurezza sul lavoro a cui attualmente ci si riferisce nella normativa italiana è quella “integrata”, “corretta” dal citato Decreto ministeriale 3 agosto 2009 n 106. Ora, conosciuta e quindi spiegata l’esistenza dell’aggiornamento, e considerato lo stesso come parte completamente assorbita dal Testo unico sicurezza, procederemo a parlare di quest’ultimo come realmente conviene. Come una pubblicazione unica, univoca, netta.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Impossibile descrivere i dettaglio ogni aspetto riguardate il lavoro e la sua sicurezza trattato dal D.lgs 81 08. Possibile invece elencare i vari aspetti, offrire una panoramica sintetica, esaustiva ed evocativa di quanto ogni piega e riga del documento contenga. Il decreto sicurezza sul lavoro affronta, o cerca di affrontare potrebbero asserire i suoi detrattori o semplicemente critici, i vari passaggi contemplati dalla vita lavorativa di una persona. Richiama a sé quindi gli enti previdenziali INAIL, IPSEMA, ISPESL (ora assorbite entrambi in INAIL), affronta la sicurezza degli ambienti di lavoro, delle strutture, la formazione del personale utile e necessario al mantenimento delle condizioni di sicurezza (RSSP, addetto antincendio, addetto al primo soccorso), il ruolo degli RLS, il tema dei DPI, gli obblighi di ogni datore di lavoro, la sorveglianza sanitaria, le verifiche obbligatorie su attrezzature, impianti e per finire l’attuale e caldo tema dello stress lavoro correlato. Il tutto, assicurando le dovute distinzioni tra pubblico, privato, associazionismo, entità e dimensioni degli ambienti di lavoro, delle imprese, territorialità in stretto rapporto con la Conferenza Stato Regioni, le regioni stesse, Regioni e Province autonome. Chiarisce infine la composizione degli organi di controllo e delle commissioni di vigilanza.

Decreto sicurezza

Questi i titoli dei capi nei quali il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 articola le proprie indicazioni di legge, il proprio corpo normativo:

Titolo I – Principi comuni

  • Titolo II – Luoghi di lavoro
  • Titolo III – Uso delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione individuali
  • Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili
  • Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
  • Titolo VI – Movimentazione manuale carichi
  • Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali
  • Titolo VIII – Agenti fisici
  • Titolo IX – Sostanza pericolose
  • Titolo X – Esposizione ad agenti biologici
  • Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive
  • Titolo XII – Disposizioni in materi penale e di procedura penale
  • Titolo XIII – Norme transitorie finali

Allegati